diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1453 del 05/03/1986 (Rv. 444849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE NON PIÙ INQUADRATO TRA QUELLI ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE CON IL RELATIVO ORARIO DI LAVORO ED IL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECONOMICO - RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE REGOLATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PREVISIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL PIÙ ELEVATO LIVELLO RETRIBUTIVO PRECEDENTE - PREVALENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE NON PIÙ INQUADRATO TRA QUELLI ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE CON IL RELATIVO ORARIO DI LAVORO ED IL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECONOMICO - RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE REGOLATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PREVISIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL PIÙ ELEVATO LIVELLO RETRIBUTIVO PRECEDENTE - PREVALENZA.*

La riduzione della retribuzione per effetto della riduzione dell'orario di lavoro, conseguente al fatto che - nell'avvicendamento dei contratti collettivi applicabili alla specie - il lavoratore dipendente non sia più inquadrato tra quelli addetti a mansioni discontinue e quindi non più assoggettato al relativo orario di lavoro ed al corrispondente trattamento economico - costituisce una fattispecie regolata (non già dall'art. 2103 cod. civ. ma) dalla contrattazione collettiva medesima e risulta, per ciò stesso, legittima, salvo che non si riscontri l'esistenza di uno specifico accordo tra le parti inteso a garantire il precedente più elevato livello retributivo come trattamento di miglior favore, accordo che in tal caso derogherebbe in melius (ex art. 2077 cod. civ.) il contratto collettivo stesso. (V 2711/81, mass n 413475).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)