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Sez. U, Sentenza n. 1022 del 06/04/1971 (Rv. 351010 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - SINDACATO SUL MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351010-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - SINDACATO SUL MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Il modo con cui il consiglio di stato ha concretamente esercitato la sua giurisdizione sfugge al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, poiche le decisioni giurisdizionali del consiglio di stato sono impugnabili in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioe il controllo della Cassazione si arresta alla osservanza dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, all'esistenza di quei vizi che attengono all'essenza della funzione, con esclusione di ogni Sindacato sul modo di Esercizio della funzione stessa. (Conf 586'69, mass n 338780' 451'69, mass n 338527).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)