Sez. L, Sentenza n. 15492 del 02/07/2009 (Rv. 609070 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Obbligo contrattuale di indossare la divisa aziendale - Diritto alla retribuzione per il tempo occorrente ad indossare la divisa - Solo in caso di attività eterodiretta dal datore di lavoro - Clausole contrattuali specifiche - Interpretazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
L'art. 5 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle industrie meccaniche private in data 8 giugno 1999 e del contratto collettivo nazionale delle aziende meccaniche pubbliche aderenti all'Intersind, nella parte in cui prevede che "sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione", deve essere interpretato nel senso che siano da ricomprendere nelle ore di lavoro effettivo, come tali da retribuire, anche le attività preparatorie o successive allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché eterodirette dal datore di lavoro, fra le quali deve ricomprendersi anche il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale, qualora il datore di lavoro ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione. Né può ritenersi incompatibile con tale interpretazione la disposizione contenuta nell'art. 5 citato secondo la quale "le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto", posto che tale clausola non ha una funzione prescrittiva, ma ha natura meramente ordinatoria e regolativa, ed è destinata a cedere a fronte dell'eventuale ricomprensione nell'orario di lavoro di operazioni preparatorie e/o integrative della prestazione lavorativa che siano, rispettivamente, anteriori o posteriori alla timbratura dell'orologio marcatempo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di prime cure che aveva dichiarato nulle le citate clausole del contratto collettivo per contrasto con la normativa vigente).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 6, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/07/2004 num. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)