Sez. L, Sentenza n. 14919 del 25/06/2009 (Rv. 608790 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Obbligo contrattuale di indossare la divisa aziendale - Diritto alla retribuzione per il tempo occorrente ad indossare la divisa - Solo in caso di attività eterodiretta dal datore di lavoro - Clausole contrattuali specifiche - Interpretazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di orario di lavoro, è valida la clausola dell'art. 5 del contratto collettivo di lavoro per l'industria metalmeccanica, che dispone che "sono considerate ore di lavoro quelle di effettive prestazione", potendo interpretarsi la norma nel senso che siano da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo", come tale da retribuire, nella misura complessiva prevista dalle parti sociali, anche le attività preparatorie allo svolgimento dell'attività lavorativa e quelle successive alla prestazione, sempre che siano eterodirette dal datore di lavoro. (Nella specie, la sentenza di merito aveva giudicato nulla la clausola, ritenendo che implicasse il computo dell'orario di lavoro solo dall'ingresso nello stabilimento ed escludesse la retribuzione del tempo necessario per le attività preparatorie, relative alla vestizione dei lavoratori in spogliatoi distanti dagli stabilimenti, e quelle successive relative alla dismissione degli abiti aziendali; la S.C., all'esito di un procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420-bis cod. proc. civ., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 15/03/1923 num. 692 art. 6, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/07/2004 num. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)