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Sez. 6, Sentenza n. 5406 del 07/02/1995 Ud. (dep. 11/05/1995) Rv. 201277 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Esecuzione - In genere | Passaggio in giudicato della sentenza di merito che abbia condannato l'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, cui abbia anche assegnato una provvisionale - Interesse della parte civile a proseguire il giudizio incidentale dopo l'annullamento del provvedimento di sequestro conservativo - Sussistenza - "Ratio".
Stato
decisa il 1995-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201277-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Esecuzione - In genere

In tema di sequestro conservativo, il passaggio in giudicato della sentenza di merito che abbia condannato l'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile cui abbia anche assegnato una provvisionale, non esclude, "in thesi" l'interesse della parte civile alla restaurazione del vincolo cautelare ove venga accolto il richiesto provvedimento demolitorio da parte della Corte Suprema, realizzandosi, proprio in forza del giudicato, la conversione del sequestro in pignoramento; così da far conseguire, senza la necessità di utilizzare ulteriori strumenti prodromici all'esecuzione, il soddisfacimento della pretesa, e da pervenire alla realizzazione pratica del diritto cautelato attraverso la trasformazione di esso in un più stabile posizione giuridica per effetto dell'automatismo che contrassegna la caducazione del sequestro ed il suo saldarsi al processo esecutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, non dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, non carente di interesse alla restaurazione del sequestro conservativo la parte civile che aveva impugnato il provvedimento di annullamento del vincolo adottato dal giudice del riesame). (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)