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Sez. 1, Sentenza n. 37579 del 27/06/2001 Cc. (dep. 17/10/2001) Rv. 220118 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO | Conversione automatica per effetto del passaggio in giudicato di sentenza di condanna - Competenza a giudicare sull'opposizione al vincolo sulla cosa - Appartenenza al giudice dell'esecuzione penale - Esclusione - Spettanza al giudice civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220118-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO

Il giudice dell'esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequestro conservativo disposto a norma dell'art. 316 cod. proc. pen., in quanto, a differenza del regime stabilito nell'abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione del terzo al pignoramento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 320, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)