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Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 21/04/1990 (Rv. 466778 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ESTENSIONE ALLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
Stato
decisa il 1990-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466778-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ESTENSIONE ALLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*

Il principio che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in Mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, trova applicazione anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale. (Conf 7532/83, mass n 432125).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)