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Sez. U, Sentenza n. 9859 del 10/10/1997 (Rv. 508721 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | D'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508721-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Il regolamento delle spese è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)