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Sez. 2, Sentenza n. 5516 del 15/06/1996 (Rv. 498096 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Istituto dell'ordinamento processuale civile - Esclusione - Istituti dell'ordinamento assolventi la stessa funzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498096-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere non può ritenersi un istituto dell'ordinamento processuale civile, non essendo prevista né esplicitamente né implicitamente da alcuna disposizione del codice o da una qualche legge speciale. Il codice di rito, infatti, prevede altre formule terminative del processo che nel loro complesso assolvono a funzioni tra le quali può ben ricomprendersi il soddisfacimento degli interessi che la prassi giudiziaria sottende alla richiesta ed all'adozione di un provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere, quali la conciliazione giudiziale, l'estinzione per rinuncia e, nei giudizi di merito, l'estinzione per inattività delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)