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Sez. 1, Sentenza n. 6474 del 02/07/1998 (Rv. 516903 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE | Cessione di credito stipulata nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento - Tra il creditore del fallito ed un terzo a sua volta debitore di quest'ultimo - Compensazione opposta al fallimento dal cessionario - Conseguenze - Azione revocatoria avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della cessione di credito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516903-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE

Non è soggetto a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, secondo comma, legge Fall., il pagamento del corrispettivo della cessione di un credito stipulata, nell'anno antecedente alla dichiarazione di insolvenza (o di fallimento), tra il creditore dell'insolvente ed un terzo - a sua volta debitore dell'insolvente - che abbia, per l'effetto, opposto in compensazione al fallimento il credito cedutogli, non potendosi legittimamente qualificare il predetto pagamento come "atto estintivo" del debito dell'insolvente. L'effetto (legale) di compensazione è, difatti, ricollegabile non al momento del concreto versamento del corrispettivo al cedente da parte del cessionario, ma a quello (logicamente e cronologicamente anteriore) della stipula del negozio di cessione, per effetto del quale il terzo debitore dell'insolvente acquista, "ipso facto", anche lo "status" di creditore di quest'ultimo (in tale momento realizzandosi la coesistenza tra rispettivo debito e credito), e senza che, ancora, il corrispettivo versato al cedente possa in alcun modo qualificarsi come "pagamento (quand'anche indiretto) del debito dell'insolvente", onde inquadrarlo, ai fini dell'esperibilità dell'azione ex art. 67, secondo comma legge fall., nello schema del (revocabile) pagamento del terzo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)