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Sez. 1, Sentenza n. 8173 del 29/08/1997 (Rv. 507275 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito - Revocatoria - Debitore ceduto - Estraneità al negozio di cessione - Conseguenze - Necessità della sua partecipazione al giudizio quale litisconsorte necessario - Esclusione - Citazione in giudizio del debitore ceduto con mere finalità istruttorie e senza proposizione di domande - Sentenza - Impugnazione anche nei confronti dello stesso - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507275-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il giudizio di revocatoria fallimentare della cessione di un credito posta in essere dal debitore poi fallito, deve svolgersi unicamente nei confronti del cessionario, senza necessità che il contraddittorio si formi anche nei confronti del debitore ceduto, estraneo al negozio di cessione. Pertanto la citazione in giudizio del debitore ceduto con finalità meramente istruttorie (quali l'acquisizione di certezza in ordine all'avvenuto adempimento nei riguardi del cessionario) senza proposizione di domande contro lo stesso, non implica, in sede di gravame, la necessità di impugnazione della sentenza anche nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)