Sez. 1, Sentenza n. 3955 del 02/10/1989 (Rv. 463789 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - CESSIONE DI UN CREDITO STIPULATO NELL'ANNO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENTE OPPONIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE MEDESIMA AL FALLIMENTO - CONDIZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - CESSIONE DI UN CREDITO STIPULATO NELL'ANNO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENTE OPPONIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE MEDESIMA AL FALLIMENTO - CONDIZIONE.*
La cessione di un credito, stipulata nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore, anche se in previsione di detto fallimento e con l'intento di consentire al cessionario, a sua volta debitore del fallito, di far valere in compensazione il credito cedutogli, si sottrae alla revocatoria fallimentare, non potendo essere considerata come atto del fallito medesimo (o di un terzo che lo sostituisca nella gestione del patrimonio), e resta soggetta alle regole dell'art. 56 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di compensazione in Sede fallimentare, con la conseguenza che la compensazione stessa è opponibile al fallimento, ove il credito ceduto sia scaduto prima dell'apertura della relativa procedura.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)