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Sez. 1, Sentenza n. 1860 del 20/07/1967 (Rv. 328774 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - INAZIONE DEL CREDITORE NON OBBLIGATO AD AGIRE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328774-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - INAZIONE DEL CREDITORE NON OBBLIGATO AD AGIRE - ESCLUSIONE.*

La semplice inazione del creditore, il quale non abbia per legge o per contratto l'Obbligo di agire in determinate situazioni, non configura quel fatto del creditore che, ai sensi dell'art.1955 cod. civ., determina l'Estinzione della fideiussione e la liberazione del fideiussore. (Conf.1812-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)