Sez. 1, Sentenza n. 595 del 10/02/1977 (Rv. 384143 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONDIZIONE - 'FATTO DEL CREDITORÈ - NOZIONE - MANCATA UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI FACOLTATIVI DI AUTOTUTELA - IRRILEVANZA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONDIZIONE - 'FATTO DEL CREDITORÈ - NOZIONE - MANCATA UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI FACOLTATIVI DI AUTOTUTELA - IRRILEVANZA.*
Il 'fatto del creditorè, al quale l'art 1955 cod civ riconosce effetto estintivo dell'obbligazione del fideiussore, ove pregiudichi la surrogazione di quest'ultimo nei diritti del creditore medesimo verso il debitore principale (art 1949 cod civ), puo ravvisarsi esclusivamente nella colposa violazione di un dovere giuridico imposto da norma di legge o da contratto, e, pertanto, non anche nella mancata utilizzazione di strumenti facoltativi di autotutela (nella specie, omessa ritenzione da parte del creditore di somme riscosse per conto del debitore principale). (V 1551/71, mass n 351926; (V 1860/67, mass n 328774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)