Sez. 2, Sentenza n. 11552 del 29/06/1982 Ud. (dep. 04/12/1982) Rv. 156441 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARVI LA NOTIFICA - ATTESTAZIONE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARVI LA NOTIFICA - ATTESTAZIONE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ.*
L'impossibilità prevista dall'art. 171, ultimo comma, cod. proc. pen. di effettuare le notificazioni nel domicilio dichiarato, o eletto, o determinato a norma del primo capoverso del detto articolo, costituisce una situazione di fatto, immediatamente accertabile dall'ufficiale giudiziario demandato per la notifica dell'atto, alla quale la legge attribuisce l'effetto di rendere eseguibile la notificazione mediante deposito in cancelleria, senza necessità di ulteriori accertamenti e senza l'emissione di un provvedimento del giudice che attesti la detta impossibilità. (V mass n 152507; (V mass n 151836).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)