Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 31/01/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164772 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - CAMBIO DI DOMICILIO - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'IMPUTATO - IMPOSSIBILITÀ DI NOTIFICA AL DOMICILIO ORIGINARIO - NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - CAMBIO DI DOMICILIO - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'IMPUTATO - IMPOSSIBILITÀ DI NOTIFICA AL DOMICILIO ORIGINARIO - NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ.*
Nel caso in cui l'imputato non abbia comunicato alcun mutamento del suo domicilio eletto o dichiarato, le notificazioni devono essere eseguite nel detto domicilio, e, se ciò non sia possibile, mediante deposito in cancelleria con immediato avviso al difensore ai sensi dell'art. 171 comma quinto cod. proc. pen.. (V mass n 156441; (Conf mass n 152507).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)