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Sez. 3, Sentenza n. 2767 del 11/07/1975 (Rv. 376773 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CITAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UN TERZO INDICATO QUALE OBBLIGATO A RISPONDERE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - DOMANDA DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA NEI CONFRONTI DEL TERZO - AMPLIAMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELLA CONTROVERSIA ORIGINARIA.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376773-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CITAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UN TERZO INDICATO QUALE OBBLIGATO A RISPONDERE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - DOMANDA DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA NEI CONFRONTI DEL TERZO - AMPLIAMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELLA CONTROVERSIA ORIGINARIA.*

Allorquando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, e il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, anche in Mancanza di espressa istanza, si intende anche automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perche la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto -, sia in senso soggettivo, perche il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo. (Conf 1672/73, mass n 364583).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)