Sez. 3, Sentenza n. 182 del 13/01/1982 (Rv. 417871 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELLA SPETTANZA ESCLUSIVA AL TERZO DELL'OBBLIGO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA AL TERZO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE STESSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELLA SPETTANZA ESCLUSIVA AL TERZO DELL'OBBLIGO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA AL TERZO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE STESSO.*
Allorquando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, anche in Mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi, in tale controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto -, sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia, in posizione alternativa con il convenuto. (Conf 833/81, mass n 411320; (Conf 1404/77, mass n 385119; (Conf 2767/75, mass n 376773; (Conf 1672/73, mass n 364583).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)