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Sez. L, Sentenza n. 1898 del 22/03/1984 (Rv. 433970 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CITAZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DI UN TERZO INDICATO QUALE OBBLIGATO A RISPONDERE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - DOMANDA DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA NEI CONFRONTI DEL TERZO - AMPLIAMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELLA CONTROVERSIA ORIGINARIA.*
Stato
decisa il 1984-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433970-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CITAZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DI UN TERZO INDICATO QUALE OBBLIGATO A RISPONDERE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - DOMANDA DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA NEI CONFRONTI DEL TERZO - AMPLIAMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELLA CONTROVERSIA ORIGINARIA.*

Allorquando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, anche in Mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto venne ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto - sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo. (Conf 837/76, mass n 379498; (Conf 2767/75, mass n 376773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)