Sez. 3, Sentenza n. 1125 del 24/03/1975 (Rv. 374556 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - POTERI DI INDAGINE DEL GIUDICE - CONTRABBANDO - CONDANNA PENALE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI EVASI A FAVORE DEL FISCO - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA RELATIVA SENTENZA - CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO PER FATTI SUCCESSIVI ALLA SUA FORMAZIONE - CONFIGURABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - POTERI DI INDAGINE DEL GIUDICE - CONTRABBANDO - CONDANNA PENALE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI EVASI A FAVORE DEL FISCO - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA RELATIVA SENTENZA - CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO PER FATTI SUCCESSIVI ALLA SUA FORMAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del giudice e limitata all'accertamento dell'attuale esistenza del titolo esecutivo in rapporto all'esecuzione, per stabilire se esso non manchi del tutto ovvero non sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione. Fra tali 'fatti successivì deve annoverarsi anche la Cassazione senza rinvio della sentenza penale che, in materia di reato di contrabbando, abbia provveduto alla liquidazione ed alla condanna al pagamento dei diritti evasi a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)