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Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997 (Rv. 503452 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | All'esecuzione in base a titolo giudiziale - Motivi della opposizione - Eccezioni per fatti anteriori al titolo giudiziale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503452-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale (nella specie, ordinanza di rilascio di immobile), il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo (nella specie, poiché promissario acquirente di tale immobile), i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)