Sez. 3, Sentenza n. 2960 del 23/07/1976 (Rv. 381719 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE PER TITOLO GIUDIZIALE - MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE - ECCEZIONI PER FATTI ANTERIORI AL TITOLO GIUDIZIALE - PRECLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE PER TITOLO GIUDIZIALE - MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE - ECCEZIONI PER FATTI ANTERIORI AL TITOLO GIUDIZIALE - PRECLUSIONE.*
Con l'opposizione avverso esecuzione fondata su titolo giudiziale (nella specie, sentenza di condanna al rilascio di immobile), il debitore non puo sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo (nella specie, inesistenza del diritto reale posto dalla controparte a base dell'Azione di rilascio), i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. (V 1125/75, mass n 374556; (V 2455/74, mass n 370863).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)