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Sez. 3, Sentenza n. 2960 del 23/07/1976 (Rv. 381719 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE PER TITOLO GIUDIZIALE - MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE - ECCEZIONI PER FATTI ANTERIORI AL TITOLO GIUDIZIALE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381719-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE PER TITOLO GIUDIZIALE - MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE - ECCEZIONI PER FATTI ANTERIORI AL TITOLO GIUDIZIALE - PRECLUSIONE.*

Con l'opposizione avverso esecuzione fondata su titolo giudiziale (nella specie, sentenza di condanna al rilascio di immobile), il debitore non puo sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo (nella specie, inesistenza del diritto reale posto dalla controparte a base dell'Azione di rilascio), i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. (V 1125/75, mass n 374556; (V 2455/74, mass n 370863).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)