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Sez. 3, Sentenza n. 1884 del 24/02/1994 (Rv. 485438 - 01)

Responsabilità civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati | Giudice dell'esecuzione - Istanza di assegnazione di un credito pignorato - Rigetto - Danni subiti a causa della relativa ordinanza - Risarcimento - Azione contro lo Stato ex art. 2 legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati - Esperibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485438-01

Responsabilità civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza di assegnazione di un credito pignorato integra un atto del procedimento esecutivo contro il quale è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 cod. proc. civ. mentre avverso la sentenza pronunziata all'esito di detta opposizione è proponibile ricorso per cassazione a norma degli artt. 618, ultimo comma, cod. proc. civ. e 111 Cost.. Pertanto, è inammissibile l'azione proposta contro lo Stato, per ottenere il risarcimento dei danni che si assumono subiti a causa dell'indicata ordinanza, a norma dell'art. 2 legge n. 117 del 1988 sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, in quanto l'art. 4, secondo comma, legge citata, prevede che detta azione può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari e, comunque, quando non sia più possibile la modifica o la revoca del provvedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)