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Sez. 5, Sentenza n. 14626 del 10/11/2000 (Rv. 541572 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Sottoscrizione - Da parte non del capo titolare dell'ufficio ma di un funzionario appartenente alla nona qualifica funzionale - Delega - Necessità - Limiti - Sostituzione e reggenza ex art. 20 dPR n. 266 del 1987 - Prova - Onere dell'Amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2000-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541572-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO

L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all'art. 20, comma primo, lett. a) e b) del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 08/05/1987 num. 266 art. 20 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 08/05/1987 num. 266 art. 20 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)