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Sez. 5, Sentenza n. 18515 del 10/08/2010 (Rv. 614362 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato delegato - Sufficienza - Qualifica dirigenziale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614362-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dev'essere sottoscritto dal capo dell'ufficio, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale eventualmente ricoperta, o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato nell'esercizio dei poteri organizzativi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)