Sez. 1, Sentenza n. 6836 del 22/07/1994 (Rv. 487465 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamenti in rettifica e d'ufficio - Sottoscrizione da parte del "reggente" - Nullità - Esclusione - Reggente - Qualifica necessaria per l'incarico - Mancanza - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
La nullità, sancita dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio che non siano portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non ricorre quando l'atto di accertamento è stato sottoscritto dal "reggente", trattandosi del capo dell'ufficio così come indicato ed individuato attraverso provvedimenti amministrativi di organizzazione degli uffici, senza che rilevi che il "reggente" non abbia la qualifica necessaria per tale incarico, risolvendosi simile questione in un "interna corporis" non sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)