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Sez. U, Sentenza n. 4192 del 15/05/1990 (Rv. 467175 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OPPOSIZIONE CONTRO LA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO ECONOMICO E POPOLARE - RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE - CRITERI GENERALI - DISPOSIZIONE ECCEZIONALE EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1035 DEL 1972 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - REVOCA NON DISCREZIONALE RICOLLEGANTESI A VICENDE DEL RAPPORTO LOCATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467175-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OPPOSIZIONE CONTRO LA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO ECONOMICO E POPOLARE - RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE - CRITERI GENERALI - DISPOSIZIONE ECCEZIONALE EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1035 DEL 1972 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - REVOCA NON DISCREZIONALE RICOLLEGANTESI A VICENDE DEL RAPPORTO LOCATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Con riguardo all'opposizione contro la revoca dell'assegnazione in locazione di alloggio economico e popolare, il riparto della giurisdizione, fra giudice ordinario e giudice amministrativo, è soggetto alle comuni regole, in relazione alla natura delle posizioni fatte valere in giudizio, non potendosi applicare analogicamente la disposizione, di tipo eccezionale, dettata dall'art. 11 tredicesimo comma del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 con riferimento all'ipotesi del provvedimento di decadenza. Pertanto, ove detta revoca non configuri atto discrezionale, inerente al rapporto pubblicistico di assegnazione, ma si ricolleghi a vicende del rapporto locativo, come quando sia motivata dall'abbandono dell'alloggio e dal trasferimento altrove del locatario, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di tutela di diritti soggettivi. (V 1908/89, mass n 462561; (V 2077/89, mass n 462656; (V 4571/88, mass n 459480; (V 1350/87, mass n 450823).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)