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Sez. U, Sentenza n. 2077 del 04/05/1989 (Rv. 462656 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - REVOCA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462656-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - REVOCA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'opposizione proposta dall'assegnatario in locazione avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione, nei casi contemplati dall'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (come quello dell'abbandono dell'alloggio, quando, pur non essendo definitivo, superi i tre mesi e non sia stato preventivamente autorizzato), spetta alla cognizione del giudice ordinario, tenuto conto che detta revoca è direttamente regolamentata dalla citata norma, in relazione a situazioni tassativamente specificate e con esclusione di potere discrezionale dell'ente assegnante, e che, quindi la domanda si ricollega alla tutela di posizioni di diritto soggettivo. (V 8053/87, mass n 455726; (V 7966/87, mass n 455699; (V 7615/86, mass n 449631; (V 5238/85, mass n 442528).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)