Sez. 1, Sentenza n. 44898 del 24/11/2005 Ud. (dep. 07/12/2005) Rv. 234061 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Procurata inosservanza di pena - Elementi distintivi - Concorso formale - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
Il concorso formale tra il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) e quello di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen.) é ammissibile solo quando il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di sottoposto ad indagine ad altro titolo. (In motivazione la Corte osserva che il delitto di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un soggetto diverso, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena viene integrata da qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di consentirle di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)