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Sez. 2, Sentenza n. 7204 del 24/06/1995 (Rv. 493099 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - Competenza ex art. 1 della legge n. 128 del 1992 - Applicabilità immediata nei giudizi in corso - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493099-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

L'art. 413 comma quarto cd. proc. civ. che stabilisce, nel testo introdotto dall'art. 1 legge 11 febbraio 1992 n. 128, per le controversie di cui all'art. 409 n. 3) la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o degli altri lavoratori parasubordinati ivi indicati, fissa un Foro esclusivo immediatamente applicabile ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore nella perdurante vigenza dell'art. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353/90.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)