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Sez. L, Sentenza n. 3309 del 08/04/1994 (Rv. 486085 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Controversie ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - Competenza ex art. 1 legge n. 128 del 1992 - Applicabilità immediata nei giudizi in corso - Carattere esclusivo - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Rilevabilità dopo reiterati rinvii della causa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486085-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere

La norma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128, che, modificando l'art. 413 cod. proc. civ., stabilisce, per le controversie previste dall'art. 409 n. 3 dello stesso codice, la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente (o degli altri lavoratori parasubordinati ivi indicati), è immediatamente applicabile nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore - senza che a ciò sia di ostacolo il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990) - e fissa (con riguardo al domicilio del lavoratore al tempo dello svolgimento del rapporto, ancorché cessato) un foro esclusivo (non alternativo o concorrente con gli altri fori indicati dal secondo comma dell'art. 413). Peraltro, l'incompetenza derivante dal citato art. 1 della legge n. 128 del 1992, poiché tale norma non contiene alcuna deroga alla disposizione dell'art. 428, primo comma, cod. proc. civ., può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di discussione, e non anche, perciò, dopo che la causa sia stata rinviata più volte (dopo che il pretore, oltre ad aver tentato la conciliazione delle parti e ad aver interrogato le medesime, abbia emesso ordinanza di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo provvisorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 423 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)