diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 933 del 03/02/1996 (Rv. 495718 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratto di agenzia - Controversia concernente il compenso derivante da tale contratto - Instaurazione anteriore alla legge n. 128 del 1992 e pendenza della questione della competenza territoriale in relazione allo "ius superveniens" costituito da detta legge - Determinazione della competenza ex art. 413 cod. proc. civ. vecchio testo - Necessità ex art. 5 cod. proc. civ. nuovo testo.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495718-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Il nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 2 legge n. 353 del 1990 e che trova applicazione in tutti i processi da qualunque momento pendenti, in forza dell'art. 9 D.L. n. 432 del 1995 (che ha reiterato i precedenti DD.LL. non convertiti nn. 121, 238 e 347 del 1995) - stabilisce che la competenza si determina, oltre che in forza dello stato di fatto esistente, anche in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza che possano avere rilievo i mutamenti successivamente intervenuti nel corso del giudizio. Pertanto, in relazione a controversia concernente il compenso derivante da contratto di agenzia, introdotta prima dell'entrata in vigore della legge n. 128 del 1992 e rispetto alla quale sia ancora "sub iudice" la questione della competenza (per effetto di regolamento di competenza proposto d'ufficio proprio per verificare l'interpretazione dello "ius superveniens" in tema di competenza territoriale nelle controversie relative ai rapporti di agenzia), la competenza territoriale va determinata alla stregua del vecchio testo dell'art. 413 cod. proc. civ., il quale, per tutte le controversie previste dall'art. 409 dello stesso codice - tra cui, quindi, i rapporti di agenzia -, richiamava, in via alternativa, il luogo del sorgere del rapporto o quello dell'azienda o della dipendenza, non già quello del domicilio dell'agente, individuato come foro di competenza esclusivo solo con l'indicata legge n. 128 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 92 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 121 art. 1, Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 9, Decreto Legge 09/08/1995 num. 347 art. 9, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)