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Sez. 5, Sentenza n. 17737 del 04/08/2006 (Rv. 592907 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Presentazione della domanda ex art. 30 d.l. n. 429 del 1982 - Effetti - Rapporto con il contenzioso mantenuto in corso dall'ufficio.
Stato
decisa il 2006-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592907-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale (nella fattispecie, in materia di imposta sul valore aggiunto), con la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 429 del 1982, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 516 del 1982, il contribuente assume irrevocabilmente l'obbligazione di corrispondere gli importi dovuti in base al sistema di calcolo previsto dalla normativa agevolativa ed ogni considerazione sulla convenienza dell'iniziativa resta a monte della medesima domanda. L'eventuale perseveranza dell'ufficio nel contenzioso in corso sull'imposta non può legittimare il mancato pagamento da parte del contribuente degli importi dovuti per la dichiarazione integrativa, in quanto se la posizione giudiziaria del fisco si palesasse ingiustificata, l'avvenuto condono, esattamente adempiuto, avrebbe, comunque, efficacia sanante; se, invece, la medesima posizione risultasse giustificata, le somme pagate per condono sarebbero imputate in conto di quanto dovuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 30, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)