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Sez. 5, Sentenza n. 2334 del 04/02/2005 (Rv. 579425 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina ex D.L. n. 429 del 1982 - Presentazione della domanda di condono - Conseguenze - Liquidazione dell'imposta sulla base della domanda - Necessità - Esenzioni non ancora riconosciute in via definitiva - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579425-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), in virtù del carattere di irrevocabilità della domanda, nonchè della inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, la presentazione della domanda stessa impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per i quali opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati da detta disciplina e indipendentemente dalla effettiva sussistenza di un imponibile e, quindi, anche indipendentemente da eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, al momento della presentazione della domanda di condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)