diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 239 del 28/01/1972 (Rv. 356040 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSA INSCINDIBILE - CONDIZIONI - LITISCONSORZIO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356040-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSA INSCINDIBILE - CONDIZIONI - LITISCONSORZIO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - ESTREMI.*

La inscindibilita di causa va riferita non soltanto alla ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, che si verifica quando il rapporto sostanziale dedotto in giudizio non puo atteggiarsi se non in maniera identica nei confronti di tutte le parti, ma anche alla ipotesi del cosiddetto litisconsorzio necessario di diritto processuale. Questo deriva dalla reciproca dipendenza delle cause congiuntamente trattate e ricorre quando piu cause distinte, essendo riunite in un unico processo, o per la natura propria della situazione giuridica controversa, o per effetto delle domande rispettivamente proposte, debbono restare Unite anche in Sede di gravame per il carattere di reciproca dipendenza e pregiudizialita della decisione su ciascuna questione. (Conf 2325'70, mass n 348522).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)