Sez. L, Sentenza n. 551 del 20/01/1997 (Rv. 501876 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione del sistema difensivo di una parte - Conseguente valutazione circa gli oneri probatori della controparte - Errore del giudice - Qualificazione del vizio - "Error in iudicando" - Sussistenza - Conseguenze circa i poteri della Cassazione - Diretto esame degli atti - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Gli eventuali errori del giudice nell'interpretare il sistema difensivo di una parte e conseguentemente nel valutare la sussistenza o meno di un determinato onere probatorio a carico dell'avversario costituiscono un "error in iudicando" e quindi al riguardo non è consentito al giudice di legittimità di procedere all'esame diretto degli atti processuali, la cui interpretazione è rimessa istituzionalmente al giudice di merito, se non sono in questione "errores in procedendo", ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)