Sez. 2, Sentenza n. 6927 del 19/06/1995 (Rv. 492930 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Mancata ammissione di mezzi istruttori - Traduzione in un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Condizione - Indicazione degli elementi utili al controllo di decisività della prova - Onere del ricorrente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
La parte che deduca come mezzo di impugnazione per cassazione un vizio di motivazione della sentenza impugnata, da correlarsi alla mancata ammissione di incombenti istruttori da sè articolati, ha l'onere di indicare, nel ricorso, il momento del processo in cui ebbe a dedurre l'incombente assunto non ammesso e l'oggetto preciso di questo, perché solo tali indicazioni possono consentire al giudice della legittimità - cui resta precluso l'esame diretto degli atti di causa - di verificare la decisività della prova offerta e denegata, e di accertare, quindi, la fondatezza della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)