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Sez. 1, Sentenza n. 4258 del 04/03/2016 (Rv. 638903 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di consigliere comunale - Lite pendente - Ricorso avente ad oggetto il riconteggio dei voti - Deroga all'incompatibilità - Controversia relativa a fatto connesso con l'esercizio del mandato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638903-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di elettorato passivo, non è configurabile l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale ex art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, per la pendenza di una lite civile o amministrativa con il comune, ove l'eletto abbia proposto ricorso al TAR per il riconteggio dei voti, trovando detta azione fondamento nell'interesse collettivo al corretto svolgimento della competizione elettorale, così da essere riconducibile alla deroga del "fatto connesso con l'esercizio del mandato", prevista dall'art. 63, comma 3, del suddetto decreto, che è volta a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni e ricorre tutte le volte in cui l'eletto abbia agito nell'interesse pubblico, indipendentemente dal tipo di mandato per cui è insorta la controversia, anche se diverso e successivo rispetto a quello della cui compatibilità si discute.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)