Sez. 3, Sentenza n. 2475 del 05/03/1998 (Rv. 513397 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - DURATA DEI CONTRATTI CONVERTITI | Contratti non convertibili - Durata decennale - Domanda di conversione - Irrilevanza - Richiesta di rilascio del fondo alla scadenza del seiennio - Onere probatorio del concedente - Oggetto - Mancata richiesta di conversione e sussistenza dei requisiti per ottenerla.
CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - DURATA DEI CONTRATTI CONVERTITI
I contratti associativi di cui all'art. 25 della legge 3 maggio 1982 n. 203, non trasformati in affitto, hanno la durata di dieci anni prevista dall'art. 34 lett. b) della stessa legge, qualora ricorra una delle cause impeditive ivi previste, a prescindere dalla circostanza che il concessionario abbia o meno presentato domanda di conversione. Ne deriva che il concedente che chieda il rilascio del fondo alla scadenza del sesto anno dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della cit. legge 203 del 1982, a norma dell'art. 34 lett. a) della detta legge, deve fornire la dimostrazione sia del fatto che la richiesta di conversione non vi sia stata sia della sussistenza dei requisiti indicati dalla legge per conseguire la conversione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)