Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 17/12/2024 Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287444-02
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Giudizio di appello - Sentenza dichiarativa dell'incompetenza funzionale - Ricorso per cassazione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 568 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza della corte di appello che, ravvisata l'incompetenza funzionale, annulla la pronuncia di primo grado e individua il diverso giudice competente, trattandosi di decisione di natura processuale, inidonea a incidere irrimediabilmente sugli interessi sostanziali delle parti e suscettibile di essere ulteriormente sindacata attraverso rimedi non irragionevolmente previsti dal legislatore, ai quali anche la parte civile, optando per l'esercizio delle sue pretese nel giudizio penale, si deve conformare. (Vedi: Sez. 4, n. 10581 del 1995, Rv. 202930-01).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)