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Sez. L, Sentenza n. 12079 del 18/08/2003 (Rv. 565909 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Rapporti sottratti al regime della tutela reale - Licenziamento affetto da vizio formale ex art. 2 legge n. 604/1966 per mancata comunicazione dei motivi - Incidenza sulla continuità giuridica del rapporto - Esclusione - Applicabilità della previsione sanzionatoria ex art. 8 legge n. 604/1966 - Esclusione - Diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace - Esclusione - Fondamento - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Quantificazione del risarcimento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565909-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n.108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali, ritenendo applicabile a quello derivante dalla mancata comunicazione dei motivi del recesso la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 8, legge n. 604 del 1996; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, che va determinato secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva quantificato il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso alla data della pronuncia che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 14/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)