Sez. 3, Sentenza n. 1992 del 08/04/1981 (Rv. 412695 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - CONFERIMENTO AD UN CONCESSIONARIO DELL'ESCLUSIVA DI VENDITA DI UN PRODOTTO IN UNA DETERMINATA ZONA - INCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UNA PROVVIGIONE AL CONCESSIONARIO DI ALTRA ZONA EVENTUALMENTE INVASA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - CONFERIMENTO AD UN CONCESSIONARIO DELL'ESCLUSIVA DI VENDITA DI UN PRODOTTO IN UNA DETERMINATA ZONA - INCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UNA PROVVIGIONE AL CONCESSIONARIO DI ALTRA ZONA EVENTUALMENTE INVASA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITA.*
Qualora venga conferita ad un concessionario l'esclusiva per la vendita di un prodotto in una determinata zona, con l'Obbligo - ove, vendendo a clienti fuori-zona, egli invada l'area di esclusiva di altro concessionario - di corrispondere a questo una provvigione, si verte in tema di contratto a favore di terzo, essendovi sia l'interesse dello stipulante al rispetto dell'accordo, allo scopo di esimersi da ogni responsabilita per l'eventuale violazione del patto di esclusiva, sia l'interesse del terzo beneficiario, consistente nel diritto alla percentuale stabilita nel contratto. (V 2663/76, mass n 381441; (V 2727/68, mass n 335311).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)