Sez. 1, Sentenza n. 2727 del 29/07/1968 (Rv. 335311 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - INTERESSE ANCHE PER LO STIPULANTE - NECESSITA - LEGITTIMAZIONE DELLO STIPULANTE AD AGIRE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DAL PROMITTENTE - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - INTERESSE ANCHE PER LO STIPULANTE - NECESSITA - LEGITTIMAZIONE DELLO STIPULANTE AD AGIRE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DAL PROMITTENTE - SUSSISTENZA.*
Per l'esistenza del contratto a favore di terzi e indispensabile che alla stipulazione in favore del terzo sia associata, quale elemento condizionante, una stipulazione che interessi - sia pure moralmente - anche lo stipulante. Pertanto, anche dopo l'accettazione, da parte del terzo, lo stipulante conserva la legittimazione ad agire verso il promittente per la esecuzione della prestazione promessa ed accettata dal terzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)