Sez. 2, Sentenza n. 7622 del 01/09/1994 (Rv. 487816 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Diritto del terzo - Natura autonoma - Conseguenze - Azione diretta del terzo nei confronti del promittente - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE
Nel contratto a favore di terzo il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e, anche se di natura reale, (nella specie, servitù costituita in favore del terzo), può essere, pertanto, fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)