Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 08/10/1970 (Rv. 347886 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Dal principio della irretroattivita sancito dall'art 11 delle preleggi discende che una legge nuova puo applicarsi agli effetti di un rapporto giuridico sorto anteriormente soltanto se la norma sia diretta a regolare questi effetti, indipendentemente dal fatto o dall'atto giuridico che li genero, mentre la nuova norma non si applica, salvo disposizione espressa, quando cio implicherebbe il disconoscimento degli effetti gia verificatisi dell'atto originario e toglierebbe efficacia alle loro conseguenza.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)