Sez. 1, Sentenza n. 271 del 29/01/1973 (Rv. 362134 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - LIMITI.*
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - LIMITI.*
In tema di irretroattivita delle leggi, la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purche la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso. (V 1885/70, mass n 347886).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)