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Sez. L, Sentenza n. 16907 del 25/07/2006 (Rv. 591840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Trasferimento del lavoratore dipendente da un'unità produttiva ad un'altra - Condizioni oggettive - Limiti - Previsione di contratto collettivo o individuale vincolante quanto all'individuazione del luogo di esercizio della prestazione lavorativa - Conseguenza - Licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore che rifiuti il trasferimento vietato da dette disposizioni - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

Il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra è discrezionalmente esercitabile quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive per l'impresa, salvo che, per disposizione di contratto collettivo o individuale (come era avvenuto nella fattispecie con la previsione di un'apposita pattuizione), non venga stabilito, con carattere vincolante per entrambe le parti, che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo. Conseguentemente, ove in presenza di uno specifico impegno convenzionalmente previsto di adibizione del lavoratore ad una determinata unità produttiva con obbligo del datore di lavoro di non trasferirlo, quest'ultimo violi tale accordo con il derivante rifiuto del lavoratore a trasferirsi presso il nuovo luogo di lavoro (frapposto ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.), il successivo licenziamento intimato dallo stesso datore è da ritenersi illegittimo, con il relativo diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel suo posto di lavoro, ove rimanga accertato che alcun mutamento consensuale circa l'originario luogo di lavoro sia intervenuto tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)