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Sez. T, Ordinanza n. 7273 del 26/03/2026 (Rv. 677648-02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO | Estinzione del debito tributario - Adempimento da parte di un coobbligato - Interesse ad agire - Insussistenza - Coobbligato dissenziente - Regresso - Necessità.
Stato
decisa il 2026-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677648-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO

Il pagamento del debito tributario da parte di uno dei coobbligati in solido, estinguendo l'obbligazione tributaria con effetto liberatorio anche per gli altri, fa venir meno l'oggetto del contendere e determina la carenza di interesse ad agire in capo al coobbligato "dissenziente", che lo abbia impugnato sostenendo l'illegittimità della pretesa fiscale e chiedendo l'annullamento del tributo, il quale non può più far valere tali ragioni nel giudizio, ma solo in sede di regresso o di rivalsa nei confronti del coobbligato adempiente.

Cod. Civ. art. 1292, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)