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Sez. T, Ordinanza n. 9155 del 11/04/2026 (Rv. 677764-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Pagamento effettuato dal
Stato
decisa il 2026-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677764-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI

coobbligato - Idoneità a definire il rapporto tributario - Sussistenza - Conseguenze sui rapporti tra coobbligati - Identificazione

In tema di imposta di registro, il pagamento effettuato dal coobbligato definisce il rapporto tributario, estinguendo il debito anche nei confronti del condebitore e determinando la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio da questi proposto, restando impregiudicata la facoltà del condebitore non adempiente di far valere le proprie ragioni, opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato che ha versato l'imposta.

DPR 12/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)