Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 29/04/1983 (Rv. 427875 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CHIAMATA IN GIUDIZIO DI UN TERZO IN PRIMO GRADO IUSSU IUDICIS - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - MANCATA CITAZIONE DEL TERZO IN APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI SUOI CONFRONTI - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CHIAMATA IN GIUDIZIO DI UN TERZO IN PRIMO GRADO IUSSU IUDICIS - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - MANCATA CITAZIONE DEL TERZO IN APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI SUOI CONFRONTI - NECESSITÀ.*
L'intervento in causa per ordine del giudice è strumentale allo interesse di ordine pubblico, trascendente quello stesso delle parti originarie e dei terzi, di attuare l'economia dei giudizi ed evitare la possibilità di giudicati contraddittori, onde, ove il giudice di primo grado abbia disposto la chiamata in giudizio di un terzo a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., il suo operato non può essere Sindacato nei gradi ulteriori e la situazione processuale di litisconsorzio necessario non può subire mutamenti per un diverso apprezzamento da parte del giudice dell'impugnazione, tenuto conseguentemente a disporre, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte che, chiamata in causa in primo grado iussu iudicis, non sia stata citata nel giudizio di impugnazione. (V 815/83, mass n 425562; (V 6850/82, mass n 424495; (V 2746/82, mass n 420619).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)